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Associazione Disabili Visivi APS-ETS

Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti

Ente morale con personalità giuridica di diritto privato,

Legittimato ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

E' esperienza comune che il mancato rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere percettive per i disabili visivi, è dovuto soprattutto alla non completa conoscenza di essa da parte degli Uffici tecnici, ma anche alla scarsa informazione sulle soluzioni pratiche che devono essere adottate in conformità a quanto si fa ormai da una ventina di anni in tutta Italia. Ancora meno si sa sui recenti sviluppi delle tecnologie avanzate e sugli enormi miglioramenti dei sistemi di segnali tattilo-vocali realizzati negli ultimi anni.
E' quindi opportuno ricordare la necessità che, oltre alle barriere fisiche, vengano eliminate anche le barriere senso-percettive, installando sul piano di calpestio i segnali tattili contenenti i codici necessari ai non vedenti per "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", così come stabilito dall'Art. 1.2 lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e identificati dalla Commissione di studio per le barriere architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei sei codici fondamentali: Rettilineo, Arresto/Pericolo, Pericolo valicabile, Attenzione/Servizio, Incrocio e Svolta a 90° (Parere del 18 luglio 2012).
Ciò riguarda sia i marciapiedi e l'ambiente urbano in genere, ma anche i rifacimenti di pavimentazioni all'interno degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nei quali è possibile risolvere il problema col semplice incollaggio sul pavimento preesistente di apposite piastre conformi al linguaggio standard LVE.
L'obbligatorietà di tali interventi comporta che la loro mancata progettazione e realizzazione produce la responsabilità personale del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e del collaudatore, con sanzioni pecuniarie fino a 25.000 € e sospensione dall'albo professionale (comma 7 dell'art. 82 D.P.R.380/2001).
Inoltre, la mancata installazione dei segnali di "Pericolo" e di "Pericolo valicabile", in caso di incidente, può essere fonte di responsabilità anche penale.
Vanno considerati in particolare gli attraversamenti pedonali e soprattutto gli scivoli o rampe di raccordo, doverosamente realizzati per favorire gli spostamenti dei disabili motori; essi infatti, in mancanza della necessaria segnalazione tattile di "Pericolo valicabile", costituiscono una grave insidia per l'incolumità dei disabili visivi, i quali possono venirsi a trovare, senza accorgersene, nella carreggiata stradale. Ma la responsabilità penale può dipendere anche, ad esempio, dalla mancata installazione del segnale tattile di "Pericolo valicabile" all'inizio delle scale in discesa, sia all'esterno che in interni.
Gli interventi necessari concernono in sintesi l'installazione, degli appositi codici tattili del sistema Loges-Vet-Evolution (LVE), l'unico sistema omologato dalle associazioni di categoria come rispondente alla prescrizione del D.P.R.503/1996.
Essi sono realizzati in piastrelle di gres, di agglomerato cementizio o di PVC, corredate dai "tag" che comunicano al cieco, mediante messaggi vocali nel suo smartphone, informazioni sul luogo in cui si trova e sui servizi ivi presenti. Esse devono essere inserite o sovrapposte alla pavimentazione (nel caso del PVC), per segnalare la posizione degli attraversamenti pedonali e dei semafori acustici, delle fermate dei mezzi di trasporto e della direzione da tenere in piazzali e altre zone pedonali ampie in cui manchino indicazioni di altro tipo idonee a favorire l'orientamento di chi non vede. Anche gli interni di edifici pubblici o aperti al pubblico vanno dotati dei necessari segnali tattili, che guidino il non vedente fino alle varie possibili destinazioni, e delle mappe tattili a rilievo con la codificazione standard, in conformità alla norma UNI 8207 e al Disciplinare tecnico reperibile sul sito www.mobilitaautonoma.org.
Ciò è particolarmente importante per tutti gli uffici pubblici, gli ospedali e altre strutture sanitarie, le scuole e le sedi universitarie, gli impianti sportivi, ecc.
Non va poi dimenticato l'obbligo di dotare tutti gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione, dei dispositivi acustici conformi alla norma C.E.I. 214-7 e omologati dal competente Ministero. La loro attivazione deve avvenire mediante pulsante posto sul palo semaforico, la cui localizzazione da parte dei non vedenti avviene mediante la pista tattile, con l'apposito codice rettilineo, che deve condurre accanto al palo stesso.
Si sottolinea che per le nuove opere e per i rifacimenti non è ammissibile invocare la scarsità dei fondi per evadere gli obblighi di legge in materia, dato che le piastre tattili vanno calcolate nel costo delle opere stesse, alla pari degli altri materiali necessari. Per la messa a norma delle opere eseguite negli anni passati, i fondi possono essere reperiti sulla base dell'art. 24.10 della legge 104/1992, o utilizzando la percentuale degli oneri di urbanizzazione prevista dalle leggi regionali o mediante specifici contributi che la Regione può ottenere dai fondi europei, in seguito a specifici progetti.
Va anche ricordato il divieto di finanziamenti pubblici per opere che non prevedano l'eliminazione delle barriere architettoniche, ivi comprese quelle senso-percettive (Art. 32 comma 20 della legge 41/1986 e Art. 1.7 del DPR 503/1996).
Poiché il D.M. 236/1989 impone l'adozione di questi accorgimenti per i non vedenti e gli ipovedenti anche nelle strutture private aperte al pubblico (banche, alberghi e altre strutture ricettive e sportive, centri commerciali, supermercati, locali di spettacolo, ambulatori, ecc.), gli Uffici tecnici sono tenuti a verificare che nei progetti a loro presentati siano inseriti anche tali accorgimenti, prima di rilasciare le relative autorizzazioni e i certificati di agibilità, sotto pena di loro responsabilità personale.

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