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Associazione Disabili Visivi APS-ETS

Associazione nazionale per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti

Ente morale con personalità giuridica di diritto privato,

Legittimato ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità vittime di discriminazioni

Barriere

Necessità dell'impiego del linguaggio tattilo-vocale LVE
I segnali tattili, come qualsiasi altro ausilio, sono soggetti all'evoluzione tecnologica e a miglioramenti nel tempo che non possono essere trascurati.

Non sarebbe quindi opportuno che una legge stabilisse direttamente quale tipo di segnaletica deve essere utilizzata, proprio per la necessità di seguire nel tempo il progresso tecnologico. Ma ciò non significa che manchi la norma regolatrice.
Infatti, la norma che definisce il concetto di barriera architettonica senso-percettiva, pur non indicando un preciso sistema, lo identifica indirettamente stabilendo quali risultati debbano essere conseguiti. Si parla in questi casi di "norma prestazionale" e tale carattere hanno proprio l'Art. 1.2.c) del DPR 503/1996 per gli spazi ed edifici pubblici e l'analogo articolo del DM 236/1989 per le strutture private aperte al pubblico. Tali articoli prescrivono che le segnalazioni e gli accorgimenti utilizzati devono consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo". Ne consegue che, indicato nella normativa il risultato da conseguire, la non codificata tipologia degli indicatori tattili deve adeguarsi ai progressi della tecnica ed alle conoscenze ed esperienze anche sopravvenute del settore. Inoltre, già la semplice logica deve far comprendere che nessun altro se non i diretti interessati, per il tramite delle Associazioni nazionali che li rappresentano, ha titolo per dichiarare quali ausili conseguono i risultati voluti e quali no, mentre non hanno alcun valore eventuali dichiarazioni di conformità di chi ne fa commercio.
Ma un'ulteriore conferma a tale assunto è data dal combinato disposto della norma citata e dell'Art. 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il quale sancisce proprio la necessità del coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei disabili nelle decisioni che li concernono. E detta Convenzione è entrata a far parte del nostro ordinamento giuridico attraverso la legge di ratifica (L. n. 18 del 3 marzo 2009).
Orbene, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS e l'Associazione Disabili Visivi ONLUS, fondatori dell'INMACI, Associazioni nazionali che per legge e per statuto hanno la tutela e la rappresentanza dei non vedenti italiani, dichiarano formalmente che l'unico sistema attualmente idoneo a soddisfare la normativa vigente è quello tattilo-vocale denominato Loges-Vet-Evolution (LVE), adeguatamente equipaggiato con trasponder RFG.
Tale convincimento è stato raggiunto attraverso una lunga fase di studio e di sperimentazione e si fonda sui seguenti argomenti:
- Il sistema utilizzato precedentemente non corrisponde più ai parametri introdotti con le nuove Norme UNI-CEN 15209/2007 e ISO 23599/2012 (altezza minima delle barre e interasse minimo e costante tra di esse (40 mm).
- La larghezza dei canaletti del codice rettilineo è stata aumentata per renderlo meglio percepibile.
- I vecchi profili dei codici di incrocio e di Attenzione/Servizio risultavano poco riconoscibili, diventando motivo di disorientamento; sono quindi stati modificati nella forma e nelle spaziature, acquisendo una sicura percepibilità.
- con il vecchio sistema non è possibile assicurare la "riconoscibilità dei luoghi" prescritta dalla norma, realizzabile soltanto attraverso i messaggi vocali integrati nelle piastre di LVE.
- Il pieno ed unanime consenso degli utilizzatori è documentato nelle schede sottoposte a centinaia di non vedenti sotto il diretto controllo di Rete Ferroviaria Italiana, la quale ha addirittura stabilito che anche la manutenzione di tratti dei percorsi tattili già esistenti deve essere eseguita installando il sistema LVE.
- Infine, "LVE", a seconda dei materiali usati, ha costi inferiori o paragonabili a quelli del vecchio sistema ed è perfettamente compatibile con esso, tanto che può, e deve, essere messo a prosecuzione delle vecchie installazioni.
Per tutti i motivi sopra enunciati, non è ammissibile né giustificabile una scelta diversa, che non potrebbe essere considerata idonea ad ottemperare alla normativa vigente e rappresenterebbe quindi un immotivato spreco di denaro, pubblico o privato che sia.

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